Art. 1

LEGGE 9 aprile 1956, n. 306

In vigore dal 18 mag 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, la sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o scientifiche, noti sono compresi quelli inerenti a borse di studio per l'estero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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