Art. 2
LEGGE 26 marzo 1956, n. 266
In vigore dal 5 mag 1956
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli atti che prima della entrata in vigore della presente legge, sono stati ammessi ai benefici in base ad attestati provvisori dell'Ispettorato agrario provinciale.
Non è ammessa, tuttavia per tali ipotesi, la restituzione delle imposte già percette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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