Art. 1
In vigore dal 6 mag 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo generale su privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-16;276#art-1