Art. 1

In vigore dal 6 mag 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo generale su privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.
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urn:nir:stato:legge:1956-03-16;276#art-1

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