Art. 1
LEGGE 7 febbraio 1956, n. 30
In vigore dal 29 feb 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato:
"Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche
o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato".
L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:
"La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-02-07;30#art-1