Art. 1
In vigore dal 22 feb 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, con le seguenti modificazioni:
All', dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non è computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860".
All'art. 3, dopo le parole: "un piano di organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "e sviluppo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 gennaio 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MORO - VANONI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-01-31;40#art-1