Art. 2

LEGGE 29 dicembre 1955, n. 1341

In vigore dal 26 gen 1956
Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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