Art. 1
LEGGE 24 dicembre 1955, n. 1312
In vigore dal 15 gen 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere con speciale capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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