Art. 7
LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1330
In vigore dal 22 gen 1956
All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi già iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55 All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte con i fondi inseriti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-12-21;1330#art-7