Art. 3
LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1311
In vigore dal 15 gen 1956
Alla copertura della spesa prevista dall', per l'esercizio finanziario 1954-55, si provvederà con riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
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