Art. 1

LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1306

In vigore dal 14 gen 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il terzo comma dell'articolo unico del regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvidenze a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, è sostituito dal seguente: "Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo serviti dell'Arma aeronautica, purchè siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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