Art. 2
In vigore dal 26 gen 1956
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - ANDREOTTI - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-11-30;1338#art-2