Art. 3
In vigore dal 11 gen 1956
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MORO - TAMBRONI - ANDREOTTI - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-11-30;1335#art-3