Art. 1

LEGGE 26 novembre 1955, n. 1161

In vigore dal 27 dic 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all' della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - COLOMBO - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO
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