Art. 2
LEGGE 26 novembre 1955, n. 1124
In vigore dal 8 dic 1955
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-11-26;1124#art-2