Art. 1

LEGGE 20 novembre 1955, n. 1123

In vigore dal 6 feb 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1955-11-20;1123#art-1

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