Art. 1
In vigore dal 28 dic 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale italo-giapponese concluso a Tokio il 31 luglio 1954, con annesso scambio di Note in data 31 luglio 1954, fra il Ministro degli affari esteri del Giappone e l'Ambasciatore italiano a Tokio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-11-02;1175#art-1