Art. 2

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064

In vigore dal 24 lug 1957
L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.
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