Art. 16
LEGGE 24 ottobre 1955, n. 990
In vigore dal 8 gen 1956
Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
b) dei beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale di spettanza della sezione geometri;
c) delle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
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