Art. 1
LEGGE 24 ottobre 1955, n. 990
In vigore dal 8 gen 1956
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È istituita la "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.
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