Art. 1
In vigore dal 6 ago 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, con la seguente modificazione:
L' è soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 luglio 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - GAVA - CORTESE - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-07-25;618#art-1