Art. 2

LEGGE 14 luglio 1955, n. 617

In vigore dal 6 ago 1955
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 novembre 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1955 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MORO - ANDREOTTI - GAVA - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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LEGGE 14 luglio 1955, n. 617 (Art. 2 Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.) — Testo vigente | Portale Normativo