Art. 2
LEGGE 14 luglio 1955, n. 617
In vigore dal 6 ago 1955
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 novembre 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MORO - ANDREOTTI - GAVA - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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