Art. 1
LEGGE 1 luglio 1955, n. 552
In vigore dal 30 lug 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1933, n. 1827, e dalle successive modificazioni, è estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e i decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo n chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 luglio 1955
GRONCHI
SCELBA - GAVA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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