Art. 2
LEGGE 19 giugno 1955, n. 518
In vigore dal 16 lug 1955
Il valore-limite di 400 volt è sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni.
Sarà ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sarà consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - ROMITA -
VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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