Art. 1
In vigore dal 30 apr 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Articolo unico.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954:
1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa occidentale;
2) Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica Federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - TAVIANI - VANONI - GAVA - ERMINI - VIGORELLI - VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-03-16;239#art-1