Art. 1
In vigore dal 23 giu 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.
Storico versioni
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