Art. 2

In vigore dal 20 mag 1955
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - TAVIANI - VILLABRUNA - ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1955-03-09;317#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera: a) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; b) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Val di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952. — Testo vigente | Portale Normativo