Art. 2

In vigore dal 22 apr 1955
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952. — Testo vigente | Portale Normativo