Art. 1
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 61
In vigore dal 29 mar 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno.
È applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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