Art. 5

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 77

In vigore dal 6 apr 1955
Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli DE PIETRO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-02-12;77#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo