Art. 5
LEGGE 12 febbraio 1955, n. 77
In vigore dal 6 apr 1955
Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO
Storico versioni
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