Art. 1
LEGGE 5 gennaio 1955, n. 8
In vigore dal 17 feb 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1 e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma,
quale prolungamento delle due sessioni
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COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1956, N. 34
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Storico versioni
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