Art. 12
In vigore dal 11 gen 1955
Gli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, per il periodo dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1955, saranno fronteggiati:
con il fondo appositamente accantonato sulle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54;
con l'importo di milioni 27.500 all'uopo accantonato sul fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55;
con i proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti fiscali concernenti la istituzione di nuove imposte sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari, l'imposta sulla pubblicità, modificazioni al regime fiscale della birra, l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, la istituzione di un'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, modificazioni alle tasse di bollo sulle carte da giuoco, l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione, variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, modifiche alle tasse sulle concessioni governative, l'istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.
Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto a carico del capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - SARAGAT - CAMPILLI - TUPINI DE CARO - PONTI MARTINO - DE PIETRO VANONI - TREMELLONI - GAVA - TAVIANI - ERMINI - ROMITA - MEDICI - MATTARELLA - CASSIANI - VILLABRUNA - VIGORELLI - MARTINELLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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