Art. 3
In vigore dal 10 feb 1955
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-12-15;1343#art-3