Art. 2

In vigore dal 5 feb 1955
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1954-12-15;1322#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprieta' industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934. — Testo vigente | Portale Normativo