Art. 2
LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152
In vigore dal 31 dic 1954
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano rivestito il grado di sottufficiale, sono ammessi al concorso di cui al punto c) dell'art. 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto.
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