Art. 2

In vigore dal 19 dic 1954
Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all' del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, di produzione nazionale sarà riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all' del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale -che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall' del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069.
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