Art. 45
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1158
In vigore dal 7 mar 2011
Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potrà autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità, alla scritturazione della copia degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli della presente legge.
CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723. (2)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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