Art. 2

In vigore dal 27 gen 1955
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - GAVA - TREMELLONI - TAVIANI - MARTINELLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1226#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo