Art. 2
In vigore dal 22 dic 1954
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - TREMELLONI - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-11-10;1120#art-2