Art. 1

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1073

In vigore dal 15 apr 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il termine per la emanazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, è fissato al 31 dicembre 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1073 (Art. 1 Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.) — Testo vigente | Portale Normativo