Art. 1
LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1073
In vigore dal 15 apr 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per la emanazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, è fissato al 31 dicembre 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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