Art. 2

In vigore dal 26 dic 1954
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1131#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia. — Testo vigente | Portale Normativo