Art. 2
In vigore dal 26 dic 1954
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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