Art. 2
In vigore dal 3 ott 1954
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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