Art. 3
LEGGE 31 luglio 1954, n. 861
In vigore dal 9 ott 1954
Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno resi esecutivi i regolamenti addizionali che modifichino o completino il Regolamento di cui all', adottati dall'Organizzazione mondiale della sanità in virtù dell'art. 21 del suo Accordo costitutivo.
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