Art. 2

In vigore dal 9 set 1954
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;711#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra la Repubblica italiana e il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951. — Testo vigente | Portale Normativo