Art. 1

LEGGE 31 luglio 1954, n. 631

In vigore dal 29 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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LEGGE 31 luglio 1954, n. 631 (Art. 1 Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955.) — Testo vigente | Portale Normativo