Art. 1

In vigore dal 15 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione della benzina. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;627#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione della benzina. — Testo vigente | Portale Normativo