Art. 1
In vigore dal 15 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione della benzina.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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