Art. 2

In vigore dal 29 ago 1954
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma il 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;624#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Bruxelles il 1 agosto 1952, che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948. — Testo vigente | Portale Normativo