Art. 3
In vigore dal 27 ago 1954
A copertura dell'onere di L. 1.330.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli n. 310 (lire 225.000) e n. 304 (lire 908.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addì 24 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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