Art. 1
LEGGE 17 luglio 1954, n. 614
In vigore dal 1 ott 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario
ai sensi dell'art. 91
del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli:
DE PIETRO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;614#art-1