Art. 25

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

In vigore dal 13 ago 1954
(Disposizione transitoria) Per la prima applicazione della presente legge, le provvidenze in essa previste possono essere concesse per i lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1954, qualora gli interessati presentino le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TAMBRONI - DE PIETRO - VANONI - TREMELLONI - GAVA - TAVIANI - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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