Art. 3

LEGGE 13 luglio 1954, n. 502

In vigore dal 27 lug 1954
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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LEGGE 13 luglio 1954, n. 502 (Art. 3 Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le Vendite in genere su titoli rappresentativi di merce) — Testo vigente | Portale Normativo